computo del biennio di coltivazione diretta per l'esercizio della prelazione agraria


 

Cass. 12.02.2002, n. 1971

 

Ai fini del computo del biennio di coltivazione diretta che, ai sensi dell'art. 7, c. 1, L. 14.08.1971, n. 817, costituisce condizione per l'esercizio, da parte del coltivatore diretto, del diritto di prelazione in relazione a fondi confinanti offerti in vendita (sempre che sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti), è possibile la sommatoria di periodi di coltivazione diretta basati su titoli diversi, purché tutti legittimanti la prelazione.